Pignoramento del salario e del reddito corrente

(Quasi) tutti i redditi„correnti“ (cioè ripetitivi e periodici), praticamente,possono essere pignorati. Quindi possono essere sottoposti alpignoramento, tra l’altro, lo stipendio, l’indennità di disoccupazione Ie le pensioni! Non possono invece essere pignorati: assistenza sociale/sussidio base, indennità genitoriale fino a 300 €, indennità di maternitàodi cura per assistenza a domici-lioprocuratadi propria iniziativa. L’assegno famigliare e il sussidio per l’affitto so-no gravati di pegno soltanto in casi rarissimi.

Attenzione: Sul Vostro conto, invece, questi aiuti finanziari possono essere pignorati.Vedi: opuscolo contoP,maggiori informazioni al sito: www.schuldnerberatung-hessen.de/infoblaetter/deutsch/P-Konto%20Deutsch.pdf

Il creditore deve rivolgersi all’ente/soggetto che paga lo stipendio (ad es. datore di lavoro, ente pensionistico, agenzia di lavoro). Questo ente viene chiamato terzo debitore. Ci sono tre vie per pignorare il reddito corrente:a)Il creditore ha acquisito un cosiddettotitolo(es. decreto esecutivo, senten-z

a) Con questo titolo richiede poi il pignoramento del reddito corrente pres-so il giudice competente per l’esecuzione. Quest’ultimo emana una decisio-ne di pignoramentoedi bonifico(PfüB) e il creditorefa notificare tale decisione al terzo debitore.

b) I creditori pubblici(es. ufficio imposte, cassa comunale) in un primo mo-mento emanano un decreto. Successivamente possono procedere essi stessi al pignoramento notificando direttamente al terzo debitore una disposizio-ne di pignoramento e di bonifico.

c) Qualora sia già stata ceduta la parte pignorabile del reddito al creditore, questo deve semplicemente inviare copia della cessione al terzo debitore.Quasi ogni contratto di prestito contiene una tale cessione.

Il terzo debitore deve accettare una decisionedi pignoramento e di bonifico(PfüB).Tuttavia può escludere in via contrattuale di dover rispettare tali cessioni

Il terzo debitore deve calcolare, sulla base delle norme di legge, quale parte del reddito può essere gravata di pegno. Questa parte la deve trasferire mediante bonifico al creditore. Soltanto il resto del reddito che non può essere pignorato sarà poi pagato al debitore.

a)Tabella di pignoramento: L’ammontare dell’importo pignorabile dipende dall’entità del Vostro stipendio net-to e dal numero degli obblighi legali di mantenimentoche dovete adempiere: Trovate la tabella al seguente sito: www.schuldnerberatung-hessen.de

Esempio 1: Siete sposati, avete due figli e un guadagno mensile netto di 2.200 €.In questo caso la parte dello stipendio pignorabile ammonta a 25,08€.

Esempio2: Siete celibi/nubili, senza figli e avete un guadagno mensile netto di1.500 €.In questo caso la parte dello stipendio pignorabile ammonta a 224,99€.

Sono da considerare come aventi diritto al mantenimento legale: figli, coniugi(nel caso di una sentenza o atto notarile anche chi vive separatamente o chi è divor-ziato), genitori(es. costi per casa di cura o assistenza), così come partner in unione civile dello stesso sesso. Se i genitori non sono sposati, il mantenimento del figlio che hanno in comune,almeno durante i suoi primi tre anni di vita, dovrà essere pagato a quel genitore con cui il figliocresce, qualoratale genitore non disponga di un proprio reddito sufficiente.

Se al terzo debitore non sono noti tutti gli obblighi di mantenimento(trascrizione sul libretto fiscale di lavoro), il debitore gli deve dimostrare gli obblighi di mante-nimento(es. riconoscimento della paternità, sentenza di divorzio) e i pagamenti effettivamente fattia suo favore. In caso di necessitàdecideràin meritoil giudice competente o il pubblico creditore che procede al pignoramento.

b) Parti del reddito non pignorabili: Non potranno essere pignorati dallo stipendio: oneri di trasferta, indennità di rap-presentanza, la metà della retribuzione per ore straordinarie, oneri di sporcizia, indennità di ferie dell’ammontare normale e la metà della gratifica di Natale(in ogni caso al massimo500 €).

Soltanto iredditidi una persona (es. pensione e stipendio), a seguito di una deci-sione del giudice(oppure di una decisione del creditore pubblico), possono essere addizionati.In caso di doppio introitodi coppia, il creditore che esercita il pignoramentopotrà richiedere al tribunale che il coniuge che guadagna sufficientemente non venga considerato come obbligato al mantenimento.

 

Qualora vengano richiesti pagamenti correnti di mantenimento, debiti da mante-nimento riguardanti gli ultimi 12mesi o risarcimento di danni derivante da un reato commesso con dolo, il creditore potrà pignorare più di quanto risulta effetti-vamente dalla tabella di pignoramento. A tale proposito necessita di una decisione emanata dal giudice. Tuttaviasi deve sempre lasciare al debitore il minimo esi-stenziale –nel caso di emergenza si dovrà richiedereuna verifica in merito.

 

Arichiesta del debitore il giudice o il pubblico creditore potranno decidere che venga pignorato di meno. Questo è possibile quando il debitore riesce a compro-vare che, per motividi lavoro o privati, deveaffrontare delle spese (necessarie) particolarmente alte. Spese addizionali per lavoro sono, ad es., alti costi di tra-sferta per raggiungere il posto di lavoro, oppure le spese a carico del genitore che è da solo a crescere i figli. Per maggiori spese private s’intendono, per es.,eleva-te spese dovute a malattia per farmaci e alimentazione, oppure spese particolari a seguito di separazione/divorzio oscarcerazione.